Giurisprudenza e Prassi

IL DIVIETO DI CUMULO TRA DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA NEGLI APPALTI SOPRA IL MILIONE (114.4)

TAR PUGLIA Sentenza 2026

È illegittima l'aggiudicazione di un appalto di servizi di ingegneria e architettura qualora il raggruppamento aggiudicatario indichi un unico professionista per i ruoli di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se l'importo dei lavori è superiore a un milione di euro, stante il divieto di cumulo derivante dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023.

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COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Figura incaricata di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sia in fase di progettazione (CSP che di esecuzione (CSE. (Riferimento: Art. 114, comma 1 e Allegato I.10)