INAMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE IN APPELLO E DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA DIAGNOSTICA
Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (Cons. Stato, sez. IV, 114/2019; negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 e 3846 del 2025).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

