Giurisprudenza e Prassi

IL GIUDICE NON PUÒ SOSTITUIRE IL PROPRIO GIUDIZIO TECNICO A QUELLO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (108.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

La valutazione della coerenza delle migliorie dell'offerta compete esclusivamente al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei soli limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità, non potendo il giudice amministrativo anteporre la propria idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo nell'apprezzamento del caso concreto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)