Giurisprudenza e Prassi

IMPUGNABILITA' BANDO DI GARA - CARENZE GRAVI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI - DISCREZIONALITA' S.A.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Per questo collegio, l’immediata impugnabilità di un bando per la presenza di clausole impeditive dell’offerta si configura solo quando il bando presenti gravi carenze di elementi essenziali e indispensabili ai fini della formulazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; id., sez. III, 20 marzo 2023, n. 2795), mentre nel caso in esame ciò che è in contestazione è l’indeterminatezza di un elemento aggiuntivo e ulteriore di cui viene richiesta la fornitura. La giurisprudenza ha quindi precisato che il carattere escludente di una clausola in quanto impeditiva della formulazione di un’offerta esige una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti, tanto più nel momento in cui la ricorrente stessa – come avviene nel caso che qui occupa - abbia partecipato alla gara con un’offerta che è stata ammessa e valutata dalla stazione appaltante, ciò che costituisce un indice molto serio della portata non immediatamente escludente degli atti di gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948).

Ciò premesso, nel merito va rilevato come la citata clausola del capitolato (art. 5) non può essere comunque considerata illegittima in quanto strettamente connessa alla previsione del carattere non impegnativo dei quantitativi indicati nel medesimo capitolato tecnico, in coerenza con la normale non prevedibilità ex ante del fabbisogno a base delle gare con oggetto presidi medici, tale da rendere fisiologico entro un certo margine che i concorrenti accettino la possibilità che in fase esecutiva siano richiesti quantitativi maggiori o minori, impegnandosi a soddisfare le richieste della committenza a parità di prezzi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4062; id., 10 giugno 2016, n. 2507; id., 23 novembre 2011, n. 6181).

... Deve essere infatti condivisa la conclusione del Tar sul punto: “è ampiamente noto che per giurisprudenza consolidata la valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti”. Tale impostazione è stata infatti più volte ribadita anche dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3387). E’ stato in concreto rilevato come il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte. Pertanto, è precluso al giudice amministrativo l’esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della Commissione, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso “sommario”) di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti (circostanze non rinvenibili nel caso in esame, dove, ad esempio, con riferimento alle sacche per la raccolta dei liquidi, la differenza di punteggio è stata determinata dal fatto che le sacche dell’aggiudicataria sono risultate graduate mentre quelle della ricorrente no).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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