LEGITTIMITÀ DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E FACOLTATIVITÀ DEI SUB-CRITERI (108.7)
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce un apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, senza che il giudice possa sovrapporre la propria valutazione a quella dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la previsione di sub-criteri e sub-punteggi rappresenta una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante, la cui trasparenza valutativa può essere garantita anche mediante descrizioni analitiche dei criteri e l'indicazione di parametri motivazionali nel disciplinare.
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