INCOMPATIBILITÀ EUROUNITARIA DELLA PRELAZIONE NEL PROJECT FINANCING E DOVERE DI DISAPPLICAZIONE (193)
È legittima la disapplicazione del diritto di prelazione in favore del promotore, operata in corso di gara dalla stazione appaltante, qualora tale istituto risulti incompatibile con i principi eurounitari di concorrenza e libertà di stabilimento, restando irrilevante la presenza di una specifica clausola in tal senso nella lex specialis.
"Poiché su ogni autorità nazionale, amministrativa o giudiziaria, grava l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo... l’Amministrazione ha agito correttamente nel disapplicare l’art. 193, comma 12, del D.lgs. 36/2023 e l’art. 24 del disciplinare di gara"; inoltre, "gli ostacoli interni vanno rimossi anche quando sugli stessi si sia formato l’autovincolo della lex specialis, perché quest’ultimo... non può cristallizzare una clausola contrastante con norme europee" (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 febbraio 2026, C-810/24).
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