RICHIESTA DI OSCURAMENTO PER SEGRETI TECNICI: VA CIRCOSTANZIATA (35 - 36)
Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how o a generiche soluzioni tecnologiche originali. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni di carattere specialistico che differenzino il valore del servizio, a condizione che l'operatore individui chiaramente l'oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo della procedura che intende mantenere riservata. In assenza di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, la trasparenza delle gare è principio prevalente.
"La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30... non potendo l'operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta"; inoltre, "in difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva... la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know-how dei singoli concorrenti". (Giurisprudenza citata: Cons. Stato n. 1437/2021, n. 6280/2025, n. 8257/2024).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui


