ACCESSO AGLI ATTI: CONSENTITO ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO (35 - 36)
L'accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990 è consentito anche per la fase esecutiva del rapporto, nelle ipotesi di possibile inadempimento contrattuale, allorché il privato richiedente (solitamente il secondo classificato ad una gara pubblica) abbia di mira la possibile risoluzione del contratto del primo classificato, purché l'interesse non si traduca in una richiesta con mere finalità esplorative. "L’interesse che anima la pretesa ostensiva della società [Controinteressata] è proprio quello di verificare se nell’attuazione del contratto si sono verificate le condizioni per la risoluzione e se l’Amministrazione le ha correttamente valutate [...] la disciplina dell’accesso civico generalizzato [...] è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020)".
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