PRIMI CINQUE CLASSIFICATI: OSTENSIBILITA' INTEGRALE SALVO PORZIONI DI OFFERTA PER CUI SIA STATA ACCOLTA L'ISTANZA DI RISEVATEZZA (35.4)
In vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad assicurare l’ostensibilità integrale delle offerte dell’aggiudicatario e dei primi cinque classificati in graduatoria, unitamente ai verbali e ai dati presupposti. Non è consentito l'oscuramento generalizzato di dati o informazioni, ad eccezione di porzioni dell'offerta tecnica qualora l'operatore economico abbia formulato una specifica e motivata istanza di riservatezza che sia stata espressamente accolta dalla stazione appaltante.
“Quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3)” (richiamato Consiglio di Stato, parere n. 61/2026).
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