Giurisprudenza e Prassi

OMESSA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMA (80)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

Secondo parte ricorrente la figura del “Responsabile tecnico” ex D.M. 120/2014 per le imprese operanti nell’ambito del servizio rifiuti coinciderebbe con quella del “direttore tecnico” nelle imprese dei lavori pubblici, in quanto figura investita dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione dei lavori; “sicché, per tali imprese, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l’obbligo dichiarativo previsto, in via generale, per il direttore tecnico, sarebbe riferibile alla menzionata figura, e ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto, il quale rivesta la qualifica di responsabile tecnico, compaia, o meno, nelle visure camerali o sia titolare, o meno, di particolari poteri rappresentativi Tar Campania, Napoli, sez. I, 15 gennaio 2019, n. 213 non conviene con la ricorrente.

Il Collegio ritiene il profilo di doglianza non condivisibile.

“E infatti, l’estensione dell’obbligo dichiarativo anche al responsabile tecnico non risulta sancito dalla legge di gara che lo riferisce espressamente al solo direttore tecnico. Sennonché, i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara non possono essere interpretati in modo estensivo o analogico, poiché le imprese devono essere messe in condizione di conoscere con certezza quali sono gli adempimenti occorrenti per il soddisfacimento delle prescrizioni previste per legge, pena la lesione della trasparenza delle regole di gara e, per conseguenza, della par condicio tra i concorrenti.

Pertanto, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta a evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione.

Ne consegue che le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato dell’Unione Europea (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194; Sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82; IV, 15 giugno 2004, n. 3903; VI, 2 aprile 2003, n. 1709)”.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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