CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - DEVONO RISULTARE DA EVIDENZE DOCUMENTALI E VERBALIZZAZIONI (114 - I.14)
Da tutto quanto precede il Direttore dell'esecuzione non risulta aver compiutamente svolto le funzioni di controllo previste dagli art. 18 e 19 del Contratto, dagli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal D.M. n. 49 del 7 Marzo 2018, in base ai quali il DEC ha la responsabilità di svolgere le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Anche il Responsabile del procedimento non risulta aver compiutamente svolto le attività di controllo di cui è responsabile in base alle norme del Codice dei contratti pubblici.
Infatti, nelle memorie il RUP ha dichiarato di aver costantemente seguito la fase esecutiva del contratto, in occasione delle periodiche riunioni con il DEC ed i gruppi di lavoro, quali il Nucleo Ispettivo ed il Gruppo di progetto e di essere stato informato costantemente, per le vie brevi, delle iniziative assunte dal DEC per l'accertamento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio reso. Il RUP ha dichiarato, inoltre, di aver condiviso tutti i sub procedimenti di contestazione in contraddittorio con la società appaltatrice relativi alle criticità e le irregolarità emerse in tale fase, nonché i provvedimenti conseguenti di applicazione delle penali. Il RUP ha dichiarato di aver condiviso le istruzioni impartite dal DEC all'esecutore, anche ai fini del miglioramento delle modalità di rendicontazione del servizio e del superamento di quelle che la Prefettura ha valutato essere difficoltà organizzative-gestionali>> della società appaltatrice nel documentare in modo chiaro, completo ed esaustivo le attività svolte.
Tuttavia, per quanto in atti, non vi sono evidenze documentali dell'attività effettivamente svolta dal RUP nella fase di esecuzione del contratto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, in particolare per quanto riguarda l'attività di coordinamento, il controllo sul livello della qualità delle prestazioni e sulla verifica di conformità. Anche l'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e gli artt. 16 e seguenti del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, attribuiscono al RUP funzioni di direzione e coordinamento dell'attività del Direttore dell'esecuzione, al quale impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio.
Alla luce di tutto quanto sopra rilevato in merito alle criticità riscontrate nella fase di esecuzione, si invita la stazione appaltante a tener conto per il futuro delle considerazioni espresse e delle indicazioni fornite con la presente comunicazione, ai fini dello svolgimento dei controlli in corso di esecuzione ed alla possibile migliore conformazione alle norme del d.lgs. 36/2023 (artt. 114 e seguenti ed Allegato 1.14).
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