Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI CUMULO TRA LE FUNZIONI DI DL E CSE: NON È AUTOMATICO AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI UN MILIONE DI EURO DI IMPORTO DEI LAVORI (114)

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura, l'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di cumulo delle funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sussiste in due casi distinti e non alternativi: uno, quantitativo, per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro; l'altro, qualitativo, per lavori di importo anche superiore a tale soglia, purché non siano complessi e non presentino rischi di interferenze. Ne consegue che il mero superamento del valore economico non costituisce di per sé un divieto di cumulo, essendo a tal fine necessaria anche la dimostrazione del carattere complesso dell'opera.

"Il Collegio rileva che il dettato di cui all’art. 114, comma 4, primo periodo, del Codice degli appalti, già sopra riportato, afferma testualmente che “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.”.

La sopra menzionata disposizione attiene, dunque, al cumulo fra le figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza e prevede l’obbligo di tale cumulo, usando il termine “svolge”, nel caso di contratti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro e nel (diverso) caso in cui si sia “comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”.

A giudizio del Collegio, pertanto, il cumulo fra le due figure sopra indicate risulta necessario per lavori di importo inferiore al milione di euro e anche nel (diverso) caso in cui tali lavori presentino un importo superiore a tale soglia ma gli stessi siano non complessi e non vi siano rischi di interferenze."

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COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Figura incaricata di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sia in fase di progettazione (CSP che di esecuzione (CSE. (Riferimento: Art. 114, comma 1 e Allegato I.10)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Figura incaricata di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sia in fase di progettazione (CSP che di esecuzione (CSE. (Riferimento: Art. 114, comma 1 e Allegato I.10)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Figura incaricata di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sia in fase di progettazione (CSP che di esecuzione (CSE. (Riferimento: Art. 114, comma 1 e Allegato I.10)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)