DIVIETO CUMULO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE LAVORI E DEL C.S.E. PER CONTRATTI SOPRA UN MILIONE DI EURO (114.4)
"L'appalto di lavori [...] è di importo pari a € 1.210.000,00 [...] emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione". L'interpretazione logica della norma "autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro [...] il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato". Tale previsione "non costituisce una semplice indicazione operativa, ma rappresenta piuttosto un precetto vincolante e non derogabile, la cui violazione implica una lesione diretta e immediata del principio di par condicio tra i concorrenti".
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