Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI ANALOGHI E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA': SE LA DICHIARAZIONE NON E' VERITIERA, NON E' APPLICABILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

L’applicazione del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche comporta che, secondo pacifica giurisprudenza, va negato il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372, TAR Puglia, Bari, n. 244 del 19 febbraio 2025) e ciò esclude le dedotte illegittimità dell’agere amministrativo.

Va richiamata in proposito anche la recente delibera Anac n. 60 del 07/02/2024, che ha chiarito in un’ipotesi peculiarmente analoga al caso in esame : ”Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co.3 dello stesso articolo del D.lgs. n. 36/2023, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell’analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante”. Si tratta di un obbligo dichiarativo che discende dall’art. 1, comma 2.-bis della legge 241/90, in base al quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.

Anche nel caso oggetto della presente controversia, l’impresa ha violato gli obblighi dichiarativi e i doveri di lealtà e buona fede nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, con dichiarazioni non veritiere, avuto riguardo all’Ente presso cui erano maturate le esperienze pregresse.

In tema di gare pubbliche, non trovano applicazione i concetti di “falso innocuo” o “falso inutile” in quanto “la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione. Pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare” (ex plurimis C.d.S, V sez., n.1527 del 5/3/2019, C.d.S, V sez., n.1212 del 17/2/2020, TAR Sicilia - Palermo, I sez., n.663 del 25/2/2022, TAR Piemonte -Torino,II sez. n.299 del 22/3/2024).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)