Giurisprudenza e Prassi

MANCANZA DI INDICAZIONE DELLE RISPOSTE DEL DGUE: NON COMPORTA ESCLUSIONE SE L'O.E. HA COMUNQUE PROVATO IL POSSESSO DEI REQUISITI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che, con riferimento al quarto motivo di ricorso, esso va respinta per genericità e inidoneità allo scopo, in quanto la mancata marcatura di entrambe le possibili risposte della sezione del DGUE relativa alla sussistenza o meno di gravi illeciti professionali in capo alla società del dichiarante non determina nessun tipo di conseguenza laddove la stazione appaltante abbia provveduto ad operare le relative verifiche, circostanza incontestata nel caso concreto.

Peraltro, La M. ha espressamente reso tale dichiarazione già nella “Domanda di partecipazione (Mod A – Operatore Economico)” datata 29.08.2024, depositata in gara come primo documento della Busta Amministrativa. (All. n.8 Domanda di partecipazione -Mod A – Operatore Economico).

Il mancato flag rilevato dalla ricorrente, pertanto, altro non è che un errore materiale privo di conseguenze, e questo sorvolando sulla genericità di una censura che, nel merito, non ha neppure indicato alcuna fattispecie di “grave illecito professionale” imputabile alla Società aggiudicataria e conducente all’eventuale causa di esclusione ex art. 95, comma 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023.

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