Giurisprudenza e Prassi

COSTI MANODOPERA: VANNO CONSIDERATI SOLO I COSTI DIRETTI DEL PERSONALE IMPIEGATO STABILMENTE NELLA COMMESSA (41.14)

ANAC PARERE 2025

La prima questione dedotta dalla [OMISSIS]verte sulla legittimità della mancata inclusione tra i costi della manodopera, dei c.d. costi indiretti, quelli cioè riferibili al personale che svolge una funzione di supporto logistico e di staff e che presta, in termini generali, la propria attività in maniera non esclusiva e diretta rispetto all'oggetto dell'appalto.

Sul punto, osserva la stazione appaltante, la illegittimità di tale previsione non sussiste giacché il riconoscimento tra "costi generali" - e non anche come specifici costi della manodopera - è stata effettuata in quanto costi indiretti e riferibili al personale non direttamente coinvolto nell'espletamento dei servizi oggetto della procedura.

Peraltro, la posizione assunta dalla stazione appaltante, nel differenziare l'imputazione dei costi del personale a seconda di come viene impegnato, appare suffragata dalla giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi. Secondo gli arresti giurisprudenziali di riferimento (cfr. TAR Sardegna sent. n. 794, del 11.11.2024), in cui sono stati esaminati casi analoghi a quello odierno, è dato leggere che "É preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta -e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante- risponde all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l'offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l'esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente [...], ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti [...], il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786)"

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