Giurisprudenza e Prassi

TRONCATURA DECIMALI NEI RIBASSI PERCENTUALI - CLAUSOLA LEGITTIMA (97)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2021

Il secondo comma del citato art. 21 del disciplinare di gara, in particolare, stabiliva che le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sarebbero state “ammesse fino a tre cifre decimali”, mentre “le medie” sarebbero state “troncate alla quarta cifra decimale”.

Tale seconda previsione non rileva - si ribadisce - in questa sede, poiché la questione relativa al computo dei decimali relativi alla soglia di anomalia individuata dalla stazione appaltante è estranea all’oggetto del presente giudizio.

La disposizione che, invece, interessa è quella relativa alla troncatura della percentuale di ribasso delle offerte alla terza cifra decimale, non prevista - ma neppure esclusa - dall’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016,

Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, qualora si ritenga che la troncatura dei decimali dei ribassi percentuali si ponga in contrasto con il citato art. 97, risulterebbe illegittima, non solo quella effettuata al terzo decimale, ma anche quella operata al quarto decimale (come avvenuto nel caso di specie - in contrasto con la previsione di cui all’art. 21, secondo comma, del disciplinare - ad opera della stazione appaltante).

Il Collegio ritiene, però, che l’art. 97, così come la menzionata decisione della Corte Costituzionale n. 16/2021 (la quale - si ripete - fa esclusivo riferimento alla individuazione della soglia anomalia e in alcun modo si esprime in ordine alla troncatura dei decimali dei ribassi percentuali), non impediscano alle stazioni appaltanti di introdurre una ragionevole previsione relativa al computo di un limitato numero di decimali per quanto attiene ai ribassi percentuali delle offerte.

Ciò in quanto: a) i ribassi percentuali possono consistere in numeri irrazionali - cioè in numeri con decimali infiniti - e tale circostanza può rendere difficoltosa, da un punto di vista squisitamente aritmetico, l’esatta individuazione della soglia di anomalia; b) la troncatura dopo un adeguato numero di decimali - ad esempio, tre - consente di individuare la consistenza dell’offerta in modo sufficientemente puntuale e specifico; c) la previsione - necessariamente “ex ante” - della troncatura dopo un adeguato numero di decimali non inficia in alcun modo la trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, essendo chiaramente imponderabile ogni previsione relativa al numero e al contenuto delle offerte che saranno presentate.

A giudizio del Collegio, pertanto, la specifica previsione di cui all’art. 21, secondo comma, del disciplinare - secondo cui la troncatura dei ribassi percentuali delle offerte sarebbe dovuta avvenire al terzo decimale - si concilia con i principi generali (buon andamento, economicità, efficienza, trasparenza, etc.) e speciali (tutela della concorrenza, “par condicio”, etc.) - che governano l’attività amministrativa nel settore in questa sede considerato e appare coerente con il disposto dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale non inibisce una considerazione delle offerte avuto riguardo ad un numero limitato di decimali dei ribassi percentuali.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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