Giurisprudenza e Prassi

DANNO CURRICULARE: RICONOSCIUTO ANCHE PER UN APPALTO DI BREVE DURATA E DI IMPORTO CONTENUTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, la prova del lucro cessante richiesto a titolo di risarcimento del danno per equivalente può essere fornita dall'operatore economico mediante una dettagliata relazione di stima asseverata; qualora tale documentazione non venga contestata dalla stazione appaltante nel corso del giudizio di primo grado, i dati in essa contenuti devono ritenersi provati ai sensi del principio di non contestazione.

"Con riferimento, inoltre, al danno curriculare, è evidente che l’appalto di specie assumeva enorme rilievo per la Società Cooperativa, atteso che le avrebbe garantito, oltre ad un significativo ritorno economico, un accrescimento di popolarità a livello nazionale, in quanto la Piramide ha sede in una regione diversa da quella di esecuzione dell’appalto in questione.

Ed invero, come chiarito da questo Consiglio: “Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto). … il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2)."

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