CRONOPROGRAMMA CON RIBASSO TEMPORALE NELL'OFFERTA TECNICA: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE (10)
"L’allegazione del cronoprogramma si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale (tale dovendo necessariamente essere il contenuto di un 'cronoprogramma') le modalità di svolgimento delle lavorazioni... Trattasi di documento che costituisce un elemento essenziale dell'offerta - la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio... ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta (come avvenuto nel caso di specie) dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente".
Inoltre, "La condotta posta in essere [dall'operatore che] ha inserito all’interno della sua busta tecnica un documento... in cui ha dichiarato che 'l'offerta temporale proposta... rappresenta il massimo ribasso consentito'... [concretizza] una ipotesi di commistione tra le due offerte con conseguente violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica".
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