Giurisprudenza e Prassi

GARA D'URGENZA - ESCLUSIONE PER PRECEDENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO RISPETTO TERMINI CONSEGNA - LEGITTIMA (80.5.c)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il Collegio ritiene la motivazione tutt’altro che “laconica” e ben coerente con l’oggetto della gara, bandita nel periodo emergenziale Covid-19 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). L’urgenza di rifornire la Regione delle mascherine filtranti ha giustificato l’adozione di una procedura in deroga per l’approvvigionamento dei dispositivi, nei ristretti termini indicati nella lex specialis, e ben giustifica altresì l’esclusione di un concorrente che non offra certezza di affidabilità.

La riprova della correttezza di tale conclusione è nel punto 2.1 della lettera di invito, che tra le condizioni oggettive, ex art. 54, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, necessarie per individuare l’operatore economico (o gli operatori) al quale affidare la commessa, indica, prima ancora del prezzo offerto, la “tempistica di consegna” e il “quantitativo disponibile offerto”. E’, quindi, giustificata l’esclusione dell’offerta di un operatore economico che ha subito una risoluzione del contatto, sebbene risalente al 2016, proprio per “mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti” atteso che ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento. Il solo dubbio che la fornitura delle mascherine potesse arrivare in ritardo giustifica, dunque, la decisione della stazione appaltante che si era posta come obiettivo l’acquisizione, in tempi strettissimi, dei dispositivi.

Correttamente, pertanto, la gravità dell’addebito è stato connesso alla peculiarità della gara bandita da Soresa e di tale circostanza è stato dato atto con motivazione succinta ma sufficiente ad esternare le ragioni dell’esclusione.

Tale rilievo rende priva di pregio la circostanza che la società appellante, successivamente alla risoluzione disposta dal Ministero dell’interno, ha stipulato contratti di fornitura con il Ministero della difesa, atteso che è proprio la particolarità sottesa alla gara bandita da Soresa a giustificare il massimo rigore nella scelta dell’affidatario, che deve garantire la puntualità nella consegna dei prodotti oggetto dell’appalto.

Vale peraltro aggiungere, richiamando giurisprudenza consolidata intervenuta sul punto (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. 21 luglio 2020, n. 4668), che l’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di motivare l’esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è formalmente rispettato se l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale; non è invece richiesto che la motivazione del provvedimento di esclusione sia articolata in punti separati, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico aspetto di rilievo della pregressa vicenda, e così alla sua “gravità”, al “tempo trascorso dalla violazione” e, infine, alla “inaffidabilità” dell’operatore, purchè emerga che ciascuno di tali profili sia stato considerato dalla stazione appaltante.

Alle argomentazioni sopra esposte giova ancora aggiungere che la valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è espressione di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante che può essere censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id., sez. III, 7 dicembre 2020, n. 7730), non configurabili nel caso sottoposto all’esame del Collegio.

Né potrebbe ritenersi, come afferma l’appellante, che l’esclusione è viziata per essere stata assunta dal seggio di gara e non dall’amministratore delegato, unico con poteri di rappresentanza, atteso che, con il provvedimento del 17 aprile 2020, l’Amministratore delegato ha fatto proprie le proposte di esclusione del seggio di gara.


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