Giurisprudenza e Prassi

COVID19 - CONCESSIONI E ANALISI DEL PEF

TAR LAZIO SENTENZA 2020

Osserva al riguardo il Collegio come il complessivo equilibrio economico finanziario delle concessioni debba essere valutato non già in una prospettiva statica come negli appalti (ove è certo il corrispettivo) ma in una prospettiva necessariamente dinamica proprio in ragione dei rischi assunti dal concessionario, da ciò derivando proprio le particolari disposizioni in materia di revisione del P.E.F. di cui all’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016.

Il P.E.F. – se, infatti, rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale richiesto dal Bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l’intero periodo, così consentendo all’amministrazione di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione - in corso di esecuzione, continua ad operare quale “fulcro e strumento di mantenimento dell’equilibrio finanziario del rapporto concessorio, garantendo la costante sostenibilità degli obblighi del concessionario”, sicché, se durante la durata della concessione, si verificano apprezzabili alterazioni nell’equilibrio economico finanziario del rapporto, la stessa concessionaria potrà, al ricorrere di determinate circostanze, richiedere poi la correzione dello squilibrio mediante la revisione del P.E.F., “documento che per sua natura esprime, anche dinamicamente, la sintesi e la matrice economico-finanziaria del rapporto concessorio assicurandone la costante sostenibilità e redditività” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4636/2020 ed i precedenti dello stesso Consiglio di Stato ivi al riguardo richiamati).

Ne consegue, dunque, come l’emergenza epidemiologica in corso - pur essendo evento noto al momento della presentazione delle offerte e, dunque, tecnicamente prevedibile – comporterà, come sostenuto dal Consorzio ricorrente, effetti nel tempo assolutamente non noti ed imprevedibili, sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici, così da poter legittimamente costituire causa di riequilibrio, ai sensi del comma 6 del citato art. 165, “mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”, nella misura in cui essa sia (come presumibilmente sarà) ancora in corso al momento dell’avvio dell’esecuzione della concessione ed impedisca il mantenimento dei livelli di ingresso registrati sino al 2019 ovvero di quelli diversi stimati dal concessionario.

La revisione del P.E.F., con le sue specifiche procedure e modalità, rappresenta, dunque, sulla base delle previsioni di legge e convenzionali (l’art. 5 dello schema di contratto di concessione), la sede naturale nella quale assicurare la sostenibilità economico finanziaria del rapporto concessorio, attraverso l’adeguamento dei termini della concessione, sicché, in tale contesto - anche in relazione all’imprevedibile oscillazione dei flussi turistici nei prossimi anni - la futura concessionaria non risulta, quindi, priva di tutela e di mezzi da far valere a sostegno delle proprie ragioni economiche in ragione delle corrispondenti variazioni delle condizioni della concessione.

Allo strumento della revisione del P.E.F. si aggiungono, infatti, anche i corrispondenti rimedi e soluzioni - convenzionali e di legge - in caso di mancata soddisfazione in tale sede delle legittime aspirazioni della concessionaria (anche per mancato accordo sull’adeguamento), incluso il dimezzamento della garanzia definitiva per il caso di flessione degli ingressi, negli ultimi tre mesi, in misura pari o superiore al 50% (in tal senso, l’art. 23.2 del Disciplinare di gara, come integrato per effetto dell’errata corrige del 4 maggio 2020) nonché, al ricorrere dei relativi presupposti, le soluzioni estreme dello scioglimento del rapporto, fatti sempre salvi i rimedi avverso l’inerzia dell’ente concedente in relazione alla revisione ed, eventualmente, quelli di natura risarcitoria.



Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
GARANZIA DEFINITIVA: L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli...