Giurisprudenza e Prassi

LA VERIFICA DI ANOMALIA E' UN GIUDIZIO TECNICO-DISCREZIONALE GLOBALE: I COSTI DELLA MANODOPERA VANNO VALUTATI SUI PARAMETRI VIGENTI AL TEMPO DELLA GARA (110)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2026

Il giudizio di verifica della congruità dell'offerta ha natura necessariamente globale e sintetica, costituendo frutto di un apprezzamento tecnico riservato alla stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o arbitrarietà. Non è possibile dichiarare l’anomalia di un’offerta sulla base di incrementi del costo del lavoro derivanti da rinnovi del CCNL intervenuti in epoca successiva sia al termine di presentazione delle offerte sia all'aggiudicazione, trattandosi di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili gestibili in fase esecutiva mediante la revisione dei prezzi. L'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante è da ritenersi legittimo anche per profili tecnici qualificati, salvo espresso divieto della lex specialis, rappresentando uno strumento compatibile con la libertà di organizzazione d'impresa.

“La valutazione della congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico [...] gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa)”; “L’ipotesi di accordo richiamata dalla ricorrente [...] assume il carattere di mera sopravvenienza, in quanto tale non suscettibile di incidere né sul giudizio di congruità e sostenibilità dell’offerta, né tantomeno sull’ipotizzato mancato rispetto del principio di intangibilità dei minimi salariali”.

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