COSTO MANODOPERA, TABELLE MINISTERIALI E LIMITI ELASTICI DELLA CLAUSOLA SOCIALE (41)
Lo scostamento del costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante rispetto alle tabelle ministeriali non costituisce indice univoco ed autosufficiente di insostenibilità della base d'asta, poiché i valori tabellari rappresentano un semplice parametro di valutazione della congruità; ne consegue che l'operatore economico può sempre dimostrare che un ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.
La clausola sociale deve essere intesa in maniera elastica e non rigida, dovendo l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali essere contemperato con la libertà d'impresa, senza comportare l'obbligo di conservare l'inquadramento e l'anzianità del lavoratore assorbito.
"[...] il principio secondo cui “i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono (…) un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580), sebbene affermato in vigore del precedente Codice, deve ritenersi valido anche in vigenza di quello attuale, come si evince dal disposto dell’art. 41, comma 14, del medesimo, il quale, dopo aver stabilito, come si è detto, che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13” e che “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, chiarisce che “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”: principio che riflette la differenza intercorrente tra costo medio orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali ed i trattamenti salariali minimi inderogabili, la quale rinviene il suo fondamento nel fatto che il concetto di “trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492).
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[...] sempre in giurisprudenza, è consolidata l’affermazione del principio secondo cui “la clausola cd. sociale va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, anche perché “solo in questi termini essa è conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (così Consiglio di Stato sez. V, 3 giugno 2022, n. 4539; nello stesso
senso, Cons. Stato , sez. III , 29 novembre 2021, n. 7922; Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1066; Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6148; anche Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885); alla luce di tali principi è stato anche escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria” (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444)."
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