Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA RIDUZIONE DEI COSTI MANODOPERA SE LA LEX SPECIALIS LI DICHIARA NON RIBASSABILI (41.14)
TAR LAZIO Sentenza
2026
È illegittimo il giudizio di congruità dell'offerta quando l'operatore economico, in sede di verifica dell'anomalia, riveli una struttura dei costi basata sulla riduzione di voci che la lex specialis ha espressamente qualificato come non ribassabili; il principio della ribassabilità temperata della manodopera non può essere invocato per sovvertire la specifica struttura economica delineata dalla legge di gara.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

