Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSO L'OBBLIGO DI INDICARE I COSTI MANODOPERA PER PRESTAZIONI EVENTUALI A RICHIESTA (95.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Negli appalti di servizi, l'obbligo di indicazione e verifica dei costi della manodopera in offerta economica si riferisce esclusivamente ai dipendenti impiegati stabilmente per l'esecuzione della commessa. Non rientrano in tale obbligo le risorse professionali destinate a servizi a richiesta, la cui entità è incerta e non predeterminata, in quanto tali prestazioni extra-canone non sono quantificabili con certezza al momento della formulazione dell'offerta.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

