SE SONO PREVISTE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI BENI, NON SI TRATTA DI MERA FORNITURA E VI E' L'OBBLIGO DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA (108)
Ove gli atti di gara, pur definendo l'appalto come fornitura, richiedano in concreto l'espletamento di attività accessorie di montaggio e assemblaggio, sorge in capo ai concorrenti l'obbligo dichiarativo dei costi della manodopera a pena di esclusione; in tale ipotesi, l'eventuale clausola del disciplinare che esonera da tale adempimento deve considerarsi un mero refuso inidoneo a paralizzare l'obbligo di legge.
Ai fini della comprova del fatturato specifico, non concorrono i proventi derivanti da forniture aventi natura oggettivamente diversa rispetto a quella richiesta.
"[...] deve ritenersi - contrariamente rispetto alla conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata - che oggetto dell’appalto non sia una mera fornitura ma una fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera, come si desume dalla tabella 4 del Capitolato sopra richiamata, che ricomprende anche due tipi diversi di carrellati da 240 lt. e una tipologia di cassonetti da 1100 lt. Tali oggetti devono evidentemente essere assemblati e non solo consegnati all’utenza, come si desume dall’art. 6, lett. c) e d), del capitolato speciale di appalto, “c. I beni oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, completi degli accessori d’uso e di tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi per la loro utilizzazione. d. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese nessuna esclusa, oneri e formalità inerenti la verifica di conformità, il trasporto, la consegna, il montaggio e/o l’assemblaggio, i materiali di consumo per le prove di funzionamento e, in ogni caso, quant’altro necessario per l’effettuazione della fornitura a perfetta regola d’arte e funzionante”.
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Per quanto concerne il calcolo del fatturato medio richiesto: "Ai fini del calcolo del fatturato medio dell’aggiudicataria, devono essere esclusi i proventi derivanti dalla consegna di macchine spazzatrici e dei veicoli attrezzati per la raccolta di rifiuti e macchine operatrici, in quanto aventi natura e caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’oggetto di gara [...]"
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