Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA: COMPORTA L'ESCLUSIONE IN CASO DI MODELLO APERTO DELL'OFFERTA ECONOMICA (41.14 - 108.9)

ANAC PARERE 2025

A tenore dell'art. 108, comma 9 del Codice <<Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale» e che secondo la consolidata giurisprudenza in materia tale norma «fissa un obbligo dichiarativo, a pena di esclusione, che riguarda il singolo operatore ed ha ad oggetto i propri costi della manodopera e della sicurezza aziendale, ossia i costi da sostenersi effettivamente per garantire l'esecuzione dell'appalto. Tale disposizione è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo dellavoro (cfr. Cons. St., Ad. PI., n. 1 del 24.01.2019; Tar Lazio, Roma, Sezione II-bis, sentenza. n. 3422 del 28.2.2023). La disposizione in esame riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'articolo 1339 C.C., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 18 ottobre 2023, n. 9078/2023), sicché l'obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (Tar Lazio Roma, Sezione III, sentenza 20 maggio 2022, n. 6531/2022)» (così, da ultimo, TAR Catania, 21.01.2025, n. 236).

La stessa giurisprudenza ha individuato altre, ristrettissime, ipotesi di deroga al principio sopra enucleato oltre a quelle già espressamente previste dal legislatore (ossia forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale) laddove si accerti la "materia impossibilità" di indicare nell'offerta i costi in discussione [ad esempio, «quando né la lex specialis, né il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, recante l'offerta economica, contengono riferimento ai costi della manodopera, circostanza idonea ad ingenerare nei concorrenti dubbi sulla necessità 0 meno di indicare i predetti costi, esponendo gli stessi alla scelta tra l'omissione della indicazione prescritta dalla legge e il rischio di commettere un errore (potenzialmente implicante l'esclusione dalla gara), insito nel modificare un modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione> (così Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 31.8.2020, n. 965); oppure quando «risulta indiscusso tra le parti come il modulo per la formulazione dell'offerta economica previsto dal sistema START non prevede[sse] alcuna possibilità di indicare le due voci sopra richiamate e come detta impossibilità non possa essere surrogata da un generico riferimento ad un carattere "aperto" del sistema informatico che non risulta[va] immediatamente percepibile da tutti i partecipanti alla procedura che hanno peraltro articolato la propria offerta, in assoluta prevalenza, sulla base dell'assicurazione resa dalla stessa Stazione appaltante, in ordine alla non necessità dell'indicazione dei costi della manodopera e di sicurezza» (TAR Toscana, sez. I, ord. 21 aprile 2022, n. 268)].

Il Consiglio di Stato, pur collocandosi nel solco interpretativo sopra riportato, ha precisato che «la scusabilità dell'omissione (e la conseguente ammissibilità del soccorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell'offerta ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l'operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale O, alternativamente, di quella speciale incompatibile» (Cons. Stato, sez. V,08.04.2021, n. 2839).

Nel caso di specie non è riscontrabile una materiale "impossibilità di indicazione", in quanto il modello dell'offerta economica era sì predisposto senza apposito campo per l'indicazione dei costi in esame, ma al tempo stesso "aperto", ovvero con facoltà di inserimento di dati "ulteriori", come, del resto, dimostrato dalla circostanza che, pur trovandosi nella medesima situazione, la società istante ha invece trovato il modo di superare l'errore nella predisposizione del modello mediante l'indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza a piè di pagina del prospetto del documento inerente al "Piano economico e gestionale".

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...