PARZIALE CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA: L'ANNULLAMENTO DELLA GARA -IN PRESENZA DI ALTERNATIVE- LEDE IL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)
L'assenza del visto di regolarità contabile o della copertura finanziaria non comporta la nullità strutturale dell'atto amministrativo, ma la sua annullabilità, richiedendo per il ritiro in autotutela una puntuale comparazione degli interessi contrapposti ex art. 21-nonies L. 241/90. È illegittimo il provvedimento di annullamento dell'intera procedura di gara motivato dalla sola esigenza di ripristino della legalità, qualora l'Amministrazione ometta di considerare il Principio del Risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Tale principio impone un approccio teleologico volto al mantenimento del contratto ove possibile.
"Siffatto paradigma [il Principio del Risultato], che esclude una visione 'rimediale' dell’autotutela, nell’ambito dei contratti pubblici... impone, nell’esercizio dell’azione amministrativa anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto... e a supportare decisioni 'pragmatiche' dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

