Giurisprudenza e Prassi Interessante

COPERTURA ASSICURATIVA PER COLPA GRAVE ESCLUSA PER IL RUP IN QUANTO TALE (2.4)

PARERE 2026

Vige il generale principio contabile, espresso dall'art. 3, comma 59, della L. n. 244/2007, che vieta l'utilizzo di risorse pubbliche per assicurare la responsabilità amministrativo-contabile personale dei dipendenti, amministratori o revisori. La deroga al divieto generale di copertura assicurativa a carico della stazione appaltante (introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 in conformità ai principi di cui alla delibera nomofilattica n. 19/SEZAUT/2025/QMIG) ha carattere strettamente oggettivo-funzionale e non soggettivo. Essa opera esclusivamente a presidio dei rischi professionali inerenti alle specifiche attività di progettazione e di verifica preventiva della progettazione. Di conseguenza, la deroga non può estendersi alla figura del responsabile unico del progetto in quanto tale; potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto svolga direttamente, nei casi consentiti dalla legge, la specifica e distinta attività di progettazione o di verifica tecnica.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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