Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONE – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO - SULLA BASE DEL NUMERO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Il bando di gara ha chiarito che «trattandosi dell’affidamento di una convenzione, l’importo di ciascun lotto si intende come importo massimo, fino al raggiungimento del quale la OMISSIS potrà richiedere i servizi oggetto dell’appalto. Conseguentemente, le quantità relative al numero dei servizi annui per ciascun lotto, indicate nella documentazione di gara, rappresentano una stima e devono essere intese come meramente indicative». In una gara per la stipula di una convenzione od accordo quadro, il valore del lotto non può costituire un importo a base d’asta, ma solamente il calcolo derivante dalla stima delle richieste di esecuzione del servizio che perverranno dalla committente nel periodo di durata della convenzione. L’unico dato certo è costituito dal prezzo fisso dei servizi a chiamata, di cui non è contestata la congruità. L’asserita incertezza dei ricavi, dipendente dal numero effettivo dei servizi che saranno espletati su richiesta, e dunque astrattamente portato inevitabile del modello convenzionale costruito sulla prestazione “secondo necessità”, è però contenuta in ragione del fatto che la convenzione è basata su stime oggettive, ed in particolare sui volumi storici del 2016, rimeditati tenendo conto del mercato di riferimento e dell’evoluzione delle tecnologie che ha determinato qualche modifica nella preferenza del tipo dei servizi “a richiesta”, quali emergono dalle voci di capitolato. Ora, fermo che, in analisi ultima, è insito nella struttura della convenzione che il volume massimo delle prestazioni fornibili sia solo potenziale (Cons. Stato, V, 29 novembre 2017, n. 5613), ritiene il Collegio condivisibile l’assunto dell’appellante che contesta la ragionevolezza degli esempi prospettati dalle società circa i servizi suscettibili di richiesta (troupe di tipo 1 o troupe a tempo pieno), con conseguente possibilità di effettuare una valutazione di massima della convenienza economica dell’appalto. Si può ammettere che l’incertezza dei volumi futuri renda più difficile la formulazione dell’offerta, ma in tali casi non può che soccorrere l’esperienza, che consente al singolo operatore di valutare la convenienza di prestare un servizio su richiesta ad un prezzo comunque certo e predeterminato.

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