Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONE CONSIP - LEGITTIMO APPROVIGIONAMENTO AUTONOMO NEL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI - NON NECESSARIA MOTIVAZIONE (37)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Le doglianze in ordine all’asserita mancanza di qualsiasi motivazione con riferimento alle ragioni sulla convenienza dell’affidamento in alternativa all’approvvigionamento tramite la convenzione sono infondate; il Collegio condivide la statuizione contenuta nella sentenza secondo la quale ”Nel caso degli enti territoriali, il sistema normativo delineato ammette, invece, l’alternativa dell’approvvigionamento autonomo, seppure nel rispetto di taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni di prezzo e qualità trasfuse nelle convenzioni quadro) e con talune conseguenze ex post (nullità dei contratti stipulati in violazione di detti limiti qualitativi e di prezzo e responsabilità dei funzionari che hanno agito in violazione di legge con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche). Non sussiste, pertanto, il prospettato obbligo, a carico dell’amministrazione, di fornire, nel bandire la gara autonomamente disposta, le ragioni di convenienza dell’affidamento in alternativa all’approvvigionamento tramite la convenzione quadro, fermi, in ogni caso, il vincolo dettato dai limiti di prezzo e qualità desumibili dalla convenzione medesima e i rigidi sistemi di controllo e sanzione, volti a garantire la loro osservanza ”, in quanto tale interpretazione, per quanto concerne il contenuto delle norme sopra riportate, ne rispetta il contenuto ed il senso.

Anche per quanto riguarda la statuizione contenuta nella sentenza impugnata che “A tracciare pretesi profili d’illegittimità degli atti di gara impugnati non è sufficiente l’invocazione di un asserito obbligo motivazionale che sarebbe stato disatteso dall’amministrazione resistente, incombendo, di contro, sulla ricorrente l’onere di dedurre, in ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, precisi elementi idonei a dimostrare la violazione dei vincoli di qualità e di prezzo dettati dalla convenzione Consip, invocata dalla ricorrente. Tale specifica deduzione manca del tutto nel ricorso, come del tutto assente è la precisa allegazione in ordine a eventuali violazioni degli obblighi di osservare rigorose procedure di controllo, disposti dalla normativa in rilievo, già in precedenza ricordati”, è corretta e fondata e trova conferma nelle osservazioni di questo Collegio contenute nei punti da 3.4. a 3.7 sulla mancata prova dedotta dall’appellante in merito alla presenza nella convenzione Consip FM4 di un valido strumento cui l’amministrazione poteva ricorrere per reperire il servizio di manutenzione di edifici non adibiti prevalentemente ad uso ufficio.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...