DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. NEL RIPRISTINO DEL CONTRATTO DOPO AMMISSIONE AL CONTROLLO GIUDIZIARIO (34-BIS.7)
L'ammissione sopravvenuta dell'operatore economico al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 obbliga la Stazione Appaltante a riesaminare, in chiave discrezionale e istruttoria, la possibilità di riprendere l'esecuzione del contratto precedentemente risolto. Tale misura, sospendendo l'efficacia interdittiva, trasforma l'obbligo di risoluzione in una facoltà discrezionale di prosecuzione del rapporto, che deve essere valutata con riguardo alla finalità dinamica di risanamento dell'impresa e all'interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

