INAPPLICABILITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CODICE AI CONTRATTI ATTIVI (13.2)
Nelle procedure finalizzate alla stipula di contratti attivi, l'Amministrazione non può disporre l'esclusione di un concorrente sulla base di clausole tipiche del Codice dei contratti pubblici, come il collegamento tra imprese ex art. 95, qualora la disciplina di gara non le abbia espressamente richiamate. Inoltre, lo status di inattività aziendale registrato presso la Camera di Commercio non preclude la partecipazione alla gara né l'aggiudicazione, salvo che la lex specialis richieda specificamente lo svolgimento effettivo dell'attività quale requisito esperienziale o di solidità economica.
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