CONTRATTI PUBBLICI - RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM ANCHE NEL SETTORE DELL' ENERGIA
La domanda proposta da parte attrice in via principale è infondata e va rigettata per duplice ordine di motivi, il primo dei quali, rilevabile d’ufficio, attiene al difetto di prova di un valido titolo contrattuale da cui discendono i crediti vantati dall’attrice in forza della cessione allegata da parte attrice, e segnatamente per difetto di prova di valido contratto di somministrazione di energia elettrico redatto in forma scritta.
È pacifico che i contratti conclusi dallaa P.A., richiedano la forma scritta ad substantiam: devono essere, inoltre, consacrati in un unico documento salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi del tutto eccezionali previste dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardo ai contratti conclusi con ditte commerciali. Tale obbligo è vieppiù ribadito in materia di contratti di appalto (di servizi, lavori e forniture) delle pubbliche amministrazioni dall’art. 32 comma 14 del D Lgs. n. 50/2016 vigente ratione temporis.
In forza delle norme citate, l’amministrazione pubblica si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale”.
Infatti, la regola della forma scritta costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino sia nell’interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all’esigenza di identificare, con precisione, l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto, rendendo possibile l’espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità, nel
È stato così ritenuto che: “Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanato” (Cass., n. 23699/2025 che richiama precedenti pronunce conformi, tra le quali: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15488 del 06/12/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19070 del 05/09/2006).
Pertanto occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendosi ritenere sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell’Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l’invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell’accettazione tacita previsto dall’art. 1327 c.c. (Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16240)
Non può assumere rilevanza equipollente al contratto scritto, pertanto, neanche un eventuale riconoscimento del debito, né l’adempimento parziale da parte dell’ente locale, inidoneo a determinare una sanatoria per i contratti nulli e comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam di cui si discute.
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