Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI ATTIVI DELLA P.A.: ANCHE SE ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, LA STAZIONE APPALTANTE È TENUTA AL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'EVIDENZA PUBBLICA (13)

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 2026

In tema di riparto di giurisdizione sui contratti attivi della Pubblica Amministrazione (nella specie, per l'uso di terreni agricoli), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai provvedimenti adottati durante la fase selettiva.

Pur operando l'esclusione di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la necessità di garantire i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato impone lo svolgimento di una procedura comparativa autoritativa, a fronte della quale le posizioni dei concorrenti hanno consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

"Il Procuratore Generale ha depositato memoria nella quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto:

«Nel caso di specie, l’affidamento in uso dei terreni agricoli regionali deve essere ricondotto alla categoria dei contratti attivi, in quanto destinato a consentire al soggetto privato l’utilizzazione economica del bene pubblico, con correlativo vantaggio patrimoniale; ne consegue che la disciplina di dettaglio del Codice non trova diretta applicazione, ai sensi del citato art. 13, comma 2.

Tuttavia, la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo impone che anche tali affidamenti avvengano nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria — specie in presenza di una pluralità di aspiranti — l’adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Ne deriva che gli atti oggetto di impugnazione - quali l’esclusione dalla procedura e l’aggiudicazione in favore di altro concorrente - costituiscono espressione di potere amministrativo autoritativo, esercitato nell’ambito di una procedura selettiva, rispetto alla quale i partecipanti sono titolari di interessi legittimi.».

[...]

Nella specie, pur trattandosi di contratto escluso dall’applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve precisarsi che sulla base del combinato disposto degli artt. 2, 5 e 13 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023 l’affidamento dei contratti esclusi, di quelli attivi e a quelli a titolo gratuito deve avvenire comunque tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del detto codice, ossia sulla base di una procedura a tutela dell’interesse pubblico e quindi tanto è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)