ILLEGITTIMA LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE IPPICA SENZA CONTRADDITTORIO E VALUTAZIONE DI PROPORZIONALITÀ NONOSTANTE IL PATTEGGIAMENTO PENALE
È illegittimo il provvedimento di revoca di un'autorizzazione amministrativa adottato in assenza di comunicazione di avvio del procedimento e di un'adeguata valutazione di proporzionalità, anche qualora i fatti contestati siano oggetto di accertamento in sede penale. L'Amministrazione deve garantire il contraddittorio per consentire all'interessato di prospettare elementi utili alla commisurazione della sanzione, ferma restando l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale ai fini della scelta della misura più idonea.
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