Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE DEL TERMINE E DELL'ORGANO PER RICORRERE - ERRORE SCUSABILE SE TARDIVA IMPUGNAZIONE

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2024

L'omissione nel provvedimento del termine per ricorrere e dell'organo giudiziario cui ricorrere, lamentata da parte ricorrente, non costituisce, nel caso di specie, una giustificazione per la tardiva impugnazione.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo dei termini e dell'autorità cui ricorrere, in violazione dell'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, può implicare, in caso di tardiva impugnazione, il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, solo qualora, nel singolo caso concreto, sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell'amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (Consiglio di Stato sez. VI, 11 settembre 2014, n.4623, Consiglio di Stato., sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5316; Adunanza Plenaria, 14 febbraio 2001, n. 2).

Nella fattispecie non vi era dubbio alcuno che il provvedimento di revoca dovesse essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo, nei termini decadenziali previsti dal c.p.a., che parte ricorrente aveva l’onere di conoscere.


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