Giurisprudenza e Prassi

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (68)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Con il primo motivo si censura la sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato che la richiesta ai partecipanti del requisito della disponibilità esclusivamente di parti di ricambio nuove e originali sia incompatibile con il principio di equivalenza di cui all’articolo 68, D.Lgs. 50/2016. La censura è infondata. La pretesa di limitare la fornitura ai pezzi di ricambio nuovi e originali costituisce una restrizione della concorrenza, che oltre a non trovare alcuna ragionevole giustificazione, viene smentita dall’articolo 23 del Regolamento UE 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che legittima l’introduzione sul mercato di articoli destinati “in maniera specifica a sostituire una parte o un componente identico o simile di un dispositivo difettoso o usurato al fine di mantenere o ripristinare la funzione del dispositivo stesso”. Inoltre, come condivisibilmente dedotto dalla parte appellata, avuto riguardo ai richiamati tratti caratterizzanti l’istituto in esame, una simile limitazione sarebbe dovuta al più conseguire solamente all’esito della Consultazione preliminare di mercato, in coerenza con la ratio di tale istituto.

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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;