OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA DA PARTE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE DI UN CONSORZIO STABILE (SE RICHIESTA DAL BANDO): IRREGOLARITÀ FORMALE SANABILE (101)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici regolate dal d.lgs. n. 36 del 2023, la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte della consorziata indicata come esecutrice da un consorzio stabile non determina l'automatica esclusione del concorrente, qualora tale sanzione non sia espressamente prevista dalla lex specialis per la specifica modalità di firma. Tale mancanza costituisce un’irregolarità formale sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto non inficia la serietà e la provenienza della proposta negoziale, che resta unitariamente riferibile al consorzio stabile.
"Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il consorzio stabile costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica cui l’intera prestazione è unitariamente riferita (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1623; TAR Lazio Latina, sez. I, 24 marzo 2026, n. 284).
In tale prospettiva, anche il rapporto contrattuale con la stazione appaltante resta unitariamente riferibile al Consorzio, il quale assume la veste di concorrente nella procedura e di referente dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni affidate.
Ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile.
Del resto, è consolidato l’orientamento secondo cui la funzione sostanziale della sottoscrizione consiste nel rendere certa la provenienza dell’offerta, vincolare il concorrente al relativo contenuto ed assicurarne integrità ed immodificabilità (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 aprile 2026, n. 1012).
Tali esigenze risultano, nella specie, integralmente soddisfatte.
Come efficacemente osservato dalla recente giurisprudenza, infatti, "i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta", mentre, in caso contrario, un’eventuale esclusione si risolverebbe in un formalismo privo di giustificazione sostanziale (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 aprile 2026, n. 1012 cit.).
Né persuade la tesi secondo cui la mancanza della sottoscrizione della consorziata determinerebbe automaticamente l’invalidità dell’offerta.
La giurisprudenza più recente ha infatti progressivamente superato un’impostazione meramente formalistica, affermando che i vizi della sottoscrizione assumono rilievo soltanto quando determinino un’assoluta incertezza circa la provenienza o il contenuto dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2026, n. 4297; TAR Campania Napoli, n. 3036/2026)."
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