Giurisprudenza e Prassi

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA: NON E' RESPONSABILE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CONSORZIATA (67)

TRIBUNALE DI FIRENZE SENTENZA 2025

Nell'ipotesi in cui il consorzio di cooperative partecipi alla gara pubblica rendendosi aggiudicatario dell'appalto, non in associazione con altre imprese, bensì quale singolo ente, e quindi come soggetto dotato di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella delle società cooperative di produzione e lavoro consorziate, "vale la regola generale di cui all'art. 1372 comma 2 c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo" (Cass. n. 8124/2010).

Detti principi in ordine all'insussistenza di un'ipotesi di responsabilità solidale del consorzio per le obbligazioni assunte dalle singole consorziate enunciati per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolamentati dalla Legge 25 giugno 1909, n. 422 sono senz'altro applicabili anche nell'ipotesi qui ricorrente e assimilabile a quella del consorzio di cooperative di cui alla sentenza Cass. 1636/2014, sotto il profilo specifico della disciplina applicabile in tema di responsabilità per le obbligazioni assunte dalla singola consorziata in cui il consorzio sia costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, non rinvenendosi, neppure in questo caso una specifica previsione normativa o negoziale che stabilisca una solidarietà passiva del consorzio per le obbligazioni assunte dalle proprie consorziate.

Peraltro, la possibilità di estendere detti principi anche alla fattispecie in esame, risulta confermata da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, nel cui contesto sono richiamate le pronunce della Co in questione per argomentare in merito all'inesistenza della responsabilità solidale del Controparte_3 o di cooperative per le obbligazioni assunte dalle singole consorziate (in termini si vedano sentenza Trib. Bologna n. 844/2018 che ha considerato la fattispecie oggetto di causa analoga a quella contemplata dalle sentenze Cass. n. 8124/10 e Cass. n. 1636/2014; sentenza Trib. Roma n. 16622/2019 in cui si afferma che il consorzio stabile "non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di appalto a quest'ultima assegnato dal CP_3 [...] a maggior ragione nel caso in cui il CP_3 sia costituito in forma di società a r.l."; sentenza Trib. Vicenza n. 154/2022).

Ne deriva che, anche nel caso di specie, in mancanza di specifiche disposizioni di segno contrario e tenuto conto dell'autonomia di cui sono dotate le società di capitali in ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, deve ritenersi confermata l'esclusione della responsabilità del CP_3 opponente, strutturato come società a responsabilità limitata, per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente assunte dalle imprese consorziate, e nello specifico dalla terza CP_2 10 Non si ravvisano, di contro, elementi probatori idonei a sostegno della tesi di parte opposta secondo cui verrebbe in rilievo l'art. 48 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, che presuppone la partecipazione all'appalto pubblico mediante l'istituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario e la presentazione di un'offerta congiunta in sede di gara.

Ipotesi, quest'ultima, che con ogni evidenza non ricorre nel caso di specie in cui, invece, il CP_3 opponente ha partecipato alla gara pubblica per lavori da realizzarsi nei Comuni di Scandicci e di Bagno a Ripoli per poi assegnare l'esecuzione della commessa alla propria consorziata Controparte_2 come espressamente previsto e consentito dagli art. 45 comma 2 lett. c) e 47 del D.lgs. n. 50/2016 vigenti ratione temporis.

Detta ultima previsione, in particolare, contrariamente a quanto prospettato dall'opposta, si limita a stabilire che "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante", senza operare alcun riferimento alla responsabilità solidale del CP_3 nei confronti dei terzi fornitori per le obbligazioni assunte direttamente da una società sua consorziata.

Inoltre, non è possibile l'applicazione in via analogica o estensiva della norma in questione ai consorzi stabili specialmente se si considera che l'opposta non ha fornito alcuna specifica deduzione o argomentazione in tal senso in ragione sia del carattere speciale che connota le previsioni in materia di appalti pubblici, sia della differenza ontologica sussistente tra gli operatori economici rispettivamente contemplati dagli artt. 45 e 47 del D.lgs. n. 50/2016, da una parte, e dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, dall'altra, più volte rimarcata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione (Cons. Stato, Ad. Plen., n.

5/2021 secondo cui "È in particolare il riferimento aggiuntivo e qualificante alla "comune struttura di impresa" che induce ad approdare verso lidi ermeneutici diversi ed opposti rispetto a quanto visto per i consorzi ordinari. I partecipanti in questo caso danno infatti vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto; conforme anche Cons. Stato n. 11 10144/2023 secondo cui "il consorzio ordinario, pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l'assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti. Nel consorzio con attività esterna la struttura organizzativa provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio, l'acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno nella sua disciplina civilistica è dotato di una propria realtà aziendale. Ne discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine [...] I consorzi stabili invece, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, sono costituiti tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa";

A ben vedere, peraltro, l'esigenza di tutela rafforzata che giustifica l'estensione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati anche nei confronti dei fornitori ai sensi dellart. 48 del D.lgs. n. 50/2016, è strettamente correlata al fatto che questi ultimi presentano un'offerta comune formulata da un mandatario o capogruppo, impegnandosi così congiuntamente rispetto all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte nei confronti della stazione appaltante e dei terzi, esigenza che, pertanto, non si ravvisa nel diverso caso qui ricorrente in cui il Controparte_3 abbia affidato l'esecuzione degli appalti alla propria consorziata, la quale a sua volta abbia intrattenuto autonomi rapporti negoziali con terzi per ordini di fornitura.

In termini vedi Cass. n. 15863/2020 secondo cui l'inserimento della causa consortile nella società a responsabilità limitata non può comportare una deroga alle regole fondamentali che connotano detta tipologia societaria, ivi compresa quella sulla responsabilità esclusiva del patrimonio sociale per le obbligazioni assunte di cui all'art. 2472 comma 1 c.c., che trova quindi applicazione in luogo della disciplina generale dettata per i consorzi dall'art. 2615 c.c.


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AZIENDA: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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