CONSORZIO DI COOPERATIVE: SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE PRIVA DI PATENTE A CREDITI (27)
Nei consorzi di società cooperative, le imprese consorziate designate per l'esecuzione operano quali mere articolazioni interne prive di autonoma rilevanza giuridica esterna. Pertanto, la sopravvenuta o accertata carenza di un requisito speciale di idoneità in capo all'esecutrice non vizia l'offerta del consorzio, unico interlocutore dell'Amministrazione, e impone alla Stazione Appaltante di consentirne la sostituzione.
«i consorzi di società cooperative [...] si caratterizzano per il fatto che [...] le consorziate designate per l’esecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce [...] esclusivamente con il consorzio, che è e resta l’unico contraente» (Cfr. TAR Campania, sez. IV, n. 5171/2024).
«la sostituzione dell’impresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dell’offerta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dell’unico soggetto responsabile [...] Tale conclusione ermeneutica è peraltro anche in linea con il principio di risultato» (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 9812/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 1924/2024).
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