Giurisprudenza e Prassi

NON E' OBBLIGATORIO ACQUISTARE UN SERVIZIO TRAMITE CONSIP SE L'ACQUISTO AUTONOMO CONSENTE UN RISPARMIO DI COSTI (48)

ANAC PARERE 2024

E' demandato alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni; consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro; responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche). Il richiamato assetto normativo, tuttavia, non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili profili di rigidità). Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione (Consiglio di Stato, V, n. 1937/2018).

Dunque, a parere del giudice amministrativo, laddove risulti adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica connessa alla scelta della stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo dei servizi in parola (a seguito di adeguate verifiche in merito da parte della stessa stazione appaltante) tale decisione può ritenersi conforme alle prescrizioni di cui al richiamato articolo 1 del d.l. 95/2012.

In tal senso, del resto, si è espresso anche il MIT, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, affermando che <<nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Consegue, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché tra le altre se ne fornisca specifica motivazione.

La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima in termini quali/quantitativi rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, CO. 2, I. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, CO. 1, 241/1990)

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