Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONI REGIONALI PREVALGONO SULLE CONVENZIONI CONSIP - PREFERENZA TENDENZIALE E NON ASSOLUTA

TAR VALLE D'AOSTA SENTENZA 2021

Con la seconda censura si assume l’illegittimità della determinazione dell’Azienda resistente, poiché sarebbe stato violato il principio secondo il quale i sistemi di acquisizione di livello regionale nel settore sanitario sarebbero prevalenti sugli altri, compreso quello afferente all’ambito nazionale di pertinenza della Consip, che avrebbe carattere cedevole e sussidiario.

La doglianza è infondata.

Va innanzitutto premesso che, nella fattispecie in esame, all’atto dell’individuazione del nuovo soggetto cui affidare l’appalto di pulizia e sanificazione, ovvero alla data del 1° luglio 2021, era attiva soltanto la Convenzione Consip e quindi non risultava sussistente la condizione postulata nel ricorso, ovvero quella della contemporanea efficacia e operatività delle due convenzioni (di matrice regionale e nazionale) tra le quali effettuare la scelta; in presenza di una sola convenzione attiva l’Amministrazione non poteva che rivolgersi alla Consip, al fine di scongiurare il rischio di provocare una soluzione di continuità, anche di consistente durata, nell’effettuazione di un servizio essenziale, come già segnalato in precedenza (cfr. Consiglio di Stato, III, 31 marzo 2021, n. 2707).

In ogni caso, la tesi attorea con cui si assume la prevalenza (quasi) assoluta del ricorso alla procedura di acquisto di beni e servizi tramite le centrali regionali di committenza rispetto piuttosto che alle convenzioni Consip non appare del tutto condivisibile, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, III, 31 marzo 2021, n. 2707; in senso contrario, T.A.R. Sardegna, I, 28 gennaio 2021, n. 46). Infatti, la preferenza da accordare agli acquisti tramite centrale regionale è solo tendenziale, stante il chiaro disposto del già citato art. 1, comma 548, della legge n. 208 del 2015, secondo il quale gli Enti del servizio sanitario devono avvalersi, “in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”; ciò risulta peraltro una mitigazione del disposto di cui all’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 (pure in precedenza citato), che stabilisce che “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”. Pertanto, sulla base della legislazione vigente, non può essere riconosciuta una aprioristica preferenza in favore delle procedure svolte in ambito regionale, considerato che “l’attuazione del principio di (tendenziale) prevalenza della gara regionale rispetto a quella nazionale [opera] non in modo assoluto ed indiscriminato, ma in coerenza con i menzionati principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato, III, 31 marzo 2021, n. 2707).

Inoltre, va sottolineato come l’Azienda sanitaria resistente, pur aderendo originariamente alla Convenzione stipulata da SCR Piemonte, prima che fosse sospesa, si fosse autovincolata ad effettuare una “analisi della convenienza tra l’offerta derivante dalla gara SCR Piemonte e quella gestita da Consip SPA”, all’esito della quale compiere una scelta definitiva (cfr. determinazione n. 1003 del 23 dicembre 2020: all. 14 dell’Azienda sanitaria). In presenza di una tale determinazione – non impugnata, né oggetto di provvedimenti di ritiro in autotutela – comunque l’Amministrazione sarebbe stata obbligata a porre a raffronto le due convenzioni e poi scegliere quella più conveniente.

Ne deriva che la determinazione impugnata risulta del tutto coerente (oltre che rispettosa) sia con le previsioni normative regolanti la materia che con i presupposti fattuali da cui la stessa è scaturita.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;