IL GIUDIZIO POSITIVO SULLA CONGRUITA' DEL PEF NON RICHIEDE MOTIVAZIONE ANALITICA (185.5)
In tema di concessioni di servizi, il giudizio della stazione appaltante sulla congruità del Piano Economico Finanziario (PEF) è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. L'obbligo di motivazione analitica sulle giustificazioni fornite dall'operatore economico sorge esclusivamente laddove l'Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre in caso di esito positivo è sufficiente la motivazione per relationem alla documentazione presentata dal concorrente.
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