VERIFICA ANOMALIA: INAMMISSIBILE L'AZZERAMENTO DEI COSTI PER MALATTIE E INFORTUNI.
In sede di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, appare immune da vizi logici e fattuali il giudizio di complessiva inattendibilità formulato dalla stazione appaltante avverso un'offerta che, al fine di giustificare il ribasso sui costi della manodopera, ne decurti totalmente le variabili legate ad eventi ordinari del rapporto lavorativo, omettendo di computare le quote relative ad infortuni, malattie e formazione.
«Non convince il ricorso, a fini giustificativi, alle agevolazioni INPS ed INAIL, non tanto e non solo in quanto generico e non analiticamente sviluppato, ma anche in quanto operante un’evidente sovrapposizione di piani tra loro eterogenei (agevolazione e voci di assenza), che non giustifica, in ultima analisi ed anche solo sul piano logico, la totale decurtazione, dai costi, di tutte le variabili legate ad eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, imprevedibili e non eliminabili, che non possono non essere considerati in una stima prudenziale per appalti, come nel caso di specie, di durata pluriennale. […] Né in effetti giustifica l’azzeramento delle voci per assenza obbligatoria lo storico prodotto relativamente alle assenze del personale per infortuni o malattia, operando tali dati solo a fini ricognitivi e non potendo naturaliter incidere sullo sviluppo futuro dell’appalto».
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