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SUSSISTE IL CONFLITTO DI INTERESSI SE IL RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE È DIPENDENTE DELL'ENTE BANDENTE LA GARA (16.1)
TAR MARCHE Sentenza
2026
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, sussiste un conflitto di interessi insanabile che impone l'esclusione dell'operatore economico qualora il suo legale rappresentante sia un dipendente in servizio presso la struttura burocratica dell'ente bandente incaricata della gestione della gara, atteso che tale sovrapposizione di ruoli lede l'apparenza di imparzialità dell'azione amministrativa e non è superabile attraverso accertamenti puntuali o oneri probatori a carico del ricorrente.
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