CONFLITTO DI INTERESSI: NON PUO' ESSERE PRESUNTO IN VIA ASTRATTA. LA MINACCIA DI IMPARZIALITA' DEVE ESSERE PROVATA DALLA STAZIONE APPALTANTE (16)
In tema di affidamento di contratti pubblici, ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi ex art. 16, D.Lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto coinvolto intervenga con "compiti funzionali" nella procedura, dovendosi intendere per tali esclusivamente quelli che implicano l'esercizio di funzioni amministrative con esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine. La minaccia all'imparzialità deve essere provata dalla stazione appaltante sulla base di presupposti specifici e documentati, non essendo più sufficiente il mero pericolo astratto previsto dalla giurisprudenza formatasi sotto il vigore del previgente Codice. È nulla, per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 36/2023, la clausola della lex specialis che preveda l'esclusione automatica per violazione del divieto di pantouflage al di fuori dei limiti legali di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.
"sono compiti funzionali quelli 'che implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d’ordine'"; "la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi" (Art. 16 D.Lgs. 36/2023); "la clausola dà luogo a una causa di esclusione atipica, essa è nulla e si ha per non apposta ex art. 10 d.lgs. n. 36/2023".
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