Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITA' DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA NEGLI ACCORDI CON STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2024

In sede di affidamento di accordi contrattuali con strutture sanitarie private accreditate, è illegittimo l'utilizzo del criterio della spesa storica per la ripartizione del budget qualora esso si ponga in contrasto con l'esigenza di assicurare procedure selettive trasparenti e non discriminatorie, risultando viziata da difetto di motivazione la scelta che cristallizza le posizioni di mercato esistenti senza valorizzare i profili qualitativi delle offerte.

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