Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO - AGGIORNAMENTO DEL PEF -NON SONO COLLEGATI TRA LORO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

La giurisprudenza ha escluso la presenza di elementi di commistione, sotto il profilo logico-funzionale, tra il procedimento di adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF.

E’ utile, in proposito, rammentare quanto osservato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1098 del 2018, in ordine alle diverse finalità perseguite dai due strumenti, laddove:

– se l’aggiornamento tariffario “è funzionale ad aggiornare il corrispettivo tariffario alla luce al concreto svolgimento del rapporto concessorio, per rendere aderente la remunerazione del Concessionario rispetto, ad esempio, agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione”,

– l’aggiornamento del PEF è – diversamente – volto a verificare, al termine di ciascun periodo regolatorio, “l’eventuale necessità di riequilibrio della concessione attraverso l’aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della Concessione, per garantirne la sostenibilità finanziaria”.


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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;