Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - GARE AD EVIDENZA PUBBLICA

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2021

Dopo la riserva allo Stato della gestione del settore idroelettrico, durata circa 60 anni, fino ai primi anni ’90, l’Unione Europea ha dato il primo forte impulso alla creazione di un mercato interno dell’energia ispirato al principio della libera concorrenza e nel 1996 è stata emanata la direttiva 96/92/CE, contenente le prime misure di liberalizzazione e di armonizzazione del mercato dell’energia elettrica, a seguito della quale in Italia ha avuto inizio una fase caratterizzata dalle proroghe alla durata delle concessioni in essere, di cui è stata dichiarata l’illegittimità dalla Corte costituzionale (sentenza n. 1 del 2008 e sentenza n. 205 del 2011) e con il “Decreto Sviluppo” (d.l. n. 83 del 2012) ha avuto inizio una nuova fase, ancora in corso, caratterizzata da un abbandono della logica delle proroghe alle vecchie concessioni e da una accelerazione verso lo svolgimento delle nuove gare.

L’art. 37 del decreto sviluppo ha, infatti, imposto alle Regioni e alle Province autonome l’obbligo di indire le gare ad evidenza pubblica per l’attribuzione a titolo oneroso delle concessioni idroelettriche, cinque anni prima della scadenza della concessione in corso. La norma ha tuttavia precisato che, per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non può evidentemente essere rispettato il termine di cinque anni), l’avvio della gara deve avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del decreto che indicherà nel dettaglio requisiti, parametri e termini per lo svolgimento della gara; in tal caso le nuove concessioni avranno decorrenza dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Il decreto sviluppo ha, infine, stabilito che le nuove concessioni possono avere una durata variabile da un minimo di venti fino a un massimo di trenta anni, in base al programma di investimenti del concessionario. Il decreto sviluppo ha passato indenne anche il vaglio del giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 28 del 2014).

In data 14.12.2018 è stato pubblicato il d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all’art. 11 quater provvede a sostituire il comma 1 e 1-bis dell’articolo 12 del D.Lgs. 79/1999 con otto nuovi commi da 1 a 1-octies, e abroga i commi 2, 4, 8-bis e 11 del medesimo articolo 12, concernenti la disciplina delle gare per l’affidamento di concessioni nel settore idroelettrico, i tempi di indizione delle procedure di evidenza pubblica, la durata delle concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione alla gara, le procedure di affidamento e i criteri di valutazione dell’offerta.

In particolare, in base al nuovo comma 1-bis, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d) a: operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; mediante forme di partenariato pubblico privato.

L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).



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DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
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